Lo statuto

Art.1

Denominazione sede e durata

È costituita un’Associazione non riconosciuta sotto la denominazione: “ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO ENOGASTRONOMICO”

La sede è stabilita in Bergamo, via Ghislandi 61B. L’associazione ha durata illimitata.

Art.2

Finalità

L’associazione si pone come finalità:
• diffondere la conoscenza sul turismo enogastronomico e sensibilizzare gli operatori nell’ambito food and wine ad aprirsi al settore;
• stimolare la ricerca, l’approfondimento e l’innovazione nel settore del turismo enogastronomico;
• diffondere la cultura culinaria italiana in Italia e nel mondo;
• ampliare la conoscenza della cultura agricola, culinaria e turistica in genere;
• promuovere e organizzare occasioni d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
• valorizzare la cultura e la conoscenza di quei territori che rispettano e tramandano i valori dell’alimento.

In particolare, l’Associazione nasce con l’intento di studiare e comprendere l’evoluzione di uno dei settori economici più rilevanti in Italia: il Turismo Enogastronomico. Di particolare interesse sono la figura di turista, i trend connessi alla domanda turistica specifica, le diverse modalità di interazione tra gli attori della filiera, le tendenze dell’offerta, la configurazione dell’offerta, l’integrazione di canali e strumenti digitali e non, gli sviluppi futuri del settore, con un occhio di riguardo alla sostenibilità dello stesso.

L’Associazione ha l’obiettivo, inoltre, di guidare le imprese, gli enti pubblici e i soggetti a vario titolo coinvolti nella filiera del turismo enogastronomico, ma anche i giovani e gli inoccupati, attraverso la diffusione dei propri strumenti e materiali, nella comprensione delle dinamiche del settore dei viaggi, del turismo culturale ed enogastronomico, nell’individuazione delle opportunità che questi strumenti possono fornire per le strategie aziendali e le istituzioni, nell’elaborazione di piani di sviluppo.

L’associazione non ha scopo di lucro e non ha carattere confessionale, politico né sindacale. Assume la figura giuridica di associazione come previsto dall’art. 36 e successivi del Codice civile. L’associazione collabora con gli Enti pubblici e privati come presenza concreta di partecipazione negli interventi e servizi di cui al successivo articolo 3

E’ fatto divieto all’Associazione di intraprendere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per le attività direttamente connesse, analoghe a quelle istituzionali ovvero accessorie per natura a quelle statutarie indicate in quanto integrative delle stesse.

Art.3

Scopo

L’associazione persegue esclusivamente lo scopo di promuovere attività permanenti, organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi all’aperto, attività di comunicazione e disseminazione, pubblicazioni, svolgere attività di ricerca, studio ed approfondimento, organizzare e promuovere corsi di formazione sui temi definiti.
Per il raggiungimento dello scopo l’Associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta idonea alla missione e potrà erogare borse di studio a favore di giovani per perseguire gli obiettivi indicati.

Nell’ottenimento dello scopo sociale l’Associazione potrà operare con altre associazioni in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche che svolgono attività complementari, con imprese o gruppi di imprese e con le organizzazioni sindacali. Non è consentito all’Associazione svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4

Patrimonio ed entrate dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote degli associati e da tutti gli altri beni che le pervenissero sia a titolo gratuito che oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con gli avanzi di gestione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) le quote associative periodiche versate dai soci;
b) i proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente statuto, compresa la partecipazione a bandi pubblici;
c) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
d) il ricavato derivante dall’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
e) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi;
f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art.5

Soci

Facendo adesione al presente Statuto possono iscriversi all’Associazione tutte le persone fisiche nonché gli enti pubblici e privati aventi finalità concordanti con lo scopo dell’associazione.
Essi dovranno presentare domanda all’Organo di Amministrazione dell’Associazione che sarà tenuto a comunicare ai richiedenti l’accettazione della domanda ovvero la sua non accettazione, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda stessa sarà pervenuta all’Associazione; la decisione dell’Organo di Amministrazione non è impugnabile.
Qualora il Consiglio di Amministrazione non si esprima entro il termine sopra indicato, la domanda deve intendersi respinta.
Gli ammessi dovranno versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita con le modalità di pagamento previste dagli amministratori.
Per ciascun associato non vi è alcuna disparità di trattamento all’interno dell’Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività ed alla vita della stessa con i medesimi diritti ed obblighi.
L’adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato.
Il socio può comunque recedere dalla stessa in qualunque momento, dandone comunicazione all’Organo di Amministrazione per iscritto.
Il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia dell’effettività del rapporto stesso.

Art.6

Obblighi dei Soci

Gli associati si obbligano a prestare gratuitamente la propria attività al meglio delle capacità di ognuno di essi perché possano essere perseguiti gli scopi dell’Associazione.

Art.7

Perdita della qualifica e recesso del socio

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità.
La morosità verrà dichiarata dagli amministratori.
L’indegnità verrà sancita dall’assemblea degli associati.
Il recesso opera in ogni caso dall’esercizio successivo a quello in corso al momento dell’accertamento dell’evento che lo ha determinato.
Esso non dà comunque diritto a qualsiasi quota del patrimonio sociale.

Art.8

Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:
a) Il Presidente;
b) L’Assemblea degli Associati;
c) Il Consiglio di Amministrazione;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.9

Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente cura altresì l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Il Presidente assume e licenzia il personale dipendente, ne determina le mansioni e ne fissa i compensi.
Il Presidente può affidare incarichi o consulenze anche a terzi, definendo le loro competenze e i compensi.
Al Presidente compete l’approvazione dei rimborsi di spese ai Soci o a terzi.
Spetta al Presidente la ratifica di convenzioni con altri Enti dopo che sono state approvate dal Consiglio direttivo.
Il Presidente coordina le attività delle commissioni o gruppi di lavoro (Accademie) e delle Sezioni operative.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio direttivo e così pure convoca e presiede la Consulta degli Accademici.